Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In Comune di San Severino Marche …
Per maggiori informazioni, consulta il portale Trasparenza TARI comunale.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
La Legge 27/12/2013, n.147, art. 1, com. 652 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti, il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al metodo normalizzato individuato con Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
Il Comune di avvale quindi di questo metodo di calcolo.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:
- l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
- per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.